Avvocato Pitorri Roma

Richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione

By admin

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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è una delle soluzioni previste dalla normativa italiana per consentire a cittadini stranieri che hanno perso il lavoro di restare legalmente sul territorio nazionale mentre cercano una nuova occupazione. Ai sensi dell’art. 22, comma 11 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), lo straniero che perde il lavoro può infatti richiedere un permesso di soggiorno della durata massima di 12 mesi, finalizzato alla ricerca di un nuovo impiego.

Questo tipo di permesso può essere richiesto da chi ha avuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro stagionale ed è stato licenziato, ha rassegnato le dimissioni o ha visto scadere naturalmente il contratto. È importante sottolineare che la richiesta va presentata entro termini molto stretti: in genere, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, allegando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l’Impiego competente.

Una volta ottenuto, il permesso per attesa occupazione consente allo straniero di soggiornare regolarmente in Italia, ma non di svolgere immediatamente attività lavorativa. Solo in caso di nuova assunzione, il permesso potrà essere convertito in permesso per lavoro subordinato con regolare comunicazione alla Questura. Per ottenere il rinnovo, è fondamentale dimostrare l’iscrizione al Centro per l’Impiego, la permanenza dello stato di disoccupazione e, laddove possibile, la partecipazione ad attività formative o di orientamento.

Lo Studio Legale dell’Avv. Iacopo Maria Pitorri, con sede a Roma in via Giovanni Amendola 95, fornisce da anni assistenza completa per la richiesta e il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’assistenza include la verifica dei documenti richiesti, la compilazione del kit postale, la redazione della dichiarazione di disponibilità e l’eventuale ricorso in caso di diniego da parte della Questura. In alcuni casi, infatti, l’amministrazione rigetta l’istanza per meri errori formali o per interpretazioni eccessivamente restrittive della normativa.

Quando il permesso viene negato, è possibile presentare ricorso al Tribunale, allegando prova della corretta iscrizione al Centro per l’Impiego e del percorso di reinserimento lavorativo. Il ricorso, se tempestivo e ben argomentato, può annullare il provvedimento di rigetto e ripristinare il diritto del cittadino straniero a permanere legalmente sul territorio.

Leggi l’ordinanza di rilascio del permesso di soggiorno per il ricorrente patrocinato dall’Avvocato Iacopo Maria Pitorri:

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