Permesso di soggiorno per motivi umanitari: casi residuali e tutela transitoria dopo la protezione speciale
Dicembre 18, 2025
Incontra l'Avvocato
Via G. Amendola 95 Roma Termini
Tutti i Giorni 12:00 - 19:00
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha rappresentato per anni una delle forme più comuni di tutela per i cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità in Italia. Previsto dall’articolo 5, comma 6 del D.lgs. 286/1998, era una misura concessa in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Questa forma di protezione veniva spesso applicata a chi, pur non rientrando nei criteri della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), versava in condizioni personali o sociali che rendevano inaccettabile un rimpatrio.

Con l’entrata in vigore del Decreto Salvini (D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018), il permesso per motivi umanitari è stato formalmente abrogato e sostituito da una serie di permessi speciali tipizzati, tra cui quello per protezione speciale, per calamità, per cure mediche, per atti di particolare valore civile e altri ancora. Tuttavia, numerosi ricorsi e interpretazioni giurisprudenziali hanno continuato a riconoscere validità e rilievo residuo al permesso per motivi umanitari, soprattutto nei casi pendenti prima della riforma o laddove vi siano diritti fondamentali in gioco.
Residualità, contenzioso e protezione nel periodo transitorio
Oggi, parlare di permesso di soggiorno per motivi umanitari significa spesso fare riferimento a un quadro transitorio, dove molti stranieri si trovano in attesa della conversione, del rinnovo o della trasformazione del proprio titolo di soggiorno. In particolare, ci sono situazioni nelle quali, a seguito della revoca o del rigetto della protezione internazionale o speciale, si può ancora tentare una tutela residuale fondata sul rispetto della vita privata e familiare, sul radicamento sociale o su gravi problemi di salute, anche facendo appello all’art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
In casi simili, l’assistenza legale qualificata si rivela decisiva. L’Avv. Iacopo Maria Pitorri, del Foro di Roma, è da tempo impegnato nella difesa dei diritti degli stranieri, anche attraverso ricorsi al Tribunale civile, al Giudice di Pace o al TAR, a seconda della natura del diniego o della procedura coinvolta. Il suo studio, sito in via Giovanni Amendola 95, a Roma Termini, è da molti considerato tra i più attivi e competenti in materia di permessi di soggiorno, protezione internazionale e ricorsi per stranieri.

Nel contesto attuale, in cui le norme cambiano rapidamente e i titoli di soggiorno speciali vengono spesso concessi o revocati in modo discrezionale, conoscere a fondo le possibilità residue di regolarizzazione può fare la differenza tra un’espulsione e la tutela di un diritto fondamentale. Il permesso per motivi umanitari, seppur formalmente superato, continua a vivere nei ricorsi, nelle istanze motivate e nelle sentenze che pongono al centro la dignità della persona.
