Permesso di soggiorno per motivi umanitari: differenze con la protezione speciale e ricorsi possibili
Dicembre 18, 2025
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Fino all’ottobre 2018, il permesso di soggiorno per motivi umanitari era uno degli strumenti più utilizzati per tutelare i cittadini stranieri in situazioni di vulnerabilità, anche quando non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. Previsto dall’art. 5 comma 6 del Testo Unico sull’Immigrazione, tale permesso poteva essere rilasciato per gravi motivi di carattere umanitario, legati a situazioni personali o familiari, condizioni di salute precarie, integrazione avanzata sul territorio italiano o contesto di crisi nel Paese d’origine.

Con il Decreto Legge n. 113/2018, conosciuto come Decreto Sicurezza, il permesso per motivi umanitari è stato formalmente abrogato e sostituito da una serie di permessi “speciali”, più specifici e legati a situazioni particolari. Tra questi, ha assunto un ruolo centrale il permesso per protezione speciale, che può essere concesso quando il rimpatrio del cittadino straniero comporterebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali, con riferimento all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tuttavia, i permessi per motivi umanitari rilasciati prima dell’abrogazione restano validi fino alla loro scadenza, e in alcuni casi possono essere convertiti in permessi per lavoro. Per chi si trova in una condizione di particolare vulnerabilità, è oggi fondamentale comprendere quali strumenti giuridici siano ancora disponibili e quali strategie attivare per ottenere o mantenere un titolo di soggiorno regolare in Italia.
A Roma, queste problematiche vengono affrontate con competenza dallo studio legale dell’Avv. Iacopo Maria Pitorri, del Foro di Roma, con sede in via Giovanni Amendola 95, a due passi dalla Stazione Termini. Considerato da molti uno dei migliori avvocati immigrazionisti a Roma, l’Avv. Pitorri ha maturato un’ampia esperienza nella difesa dei diritti dei cittadini stranieri e nei ricorsi contro i rigetti delle Questure e delle Commissioni Territoriali.
La protezione speciale e i ricorsi in Tribunale
La protezione speciale è attualmente lo strumento giuridico che più si avvicina, per funzione e finalità, al vecchio permesso umanitario. Può essere richiesta nei casi in cui, al rimpatrio, il cittadino straniero rischi trattamenti inumani e degradanti, persecuzioni anche non istituzionalizzate, oppure quando ha sviluppato forti legami familiari o sociali in Italia. A differenza della protezione internazionale, non prevede il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma consente comunque di soggiornare regolarmente e di lavorare.

In caso di rigetto della domanda o di revoca di un permesso già rilasciato, è possibile proporre ricorso al Tribunale ordinario in composizione collegiale, entro termini precisi. In questa fase è determinante il supporto di un avvocato esperto in ricorsi per protezione speciale, che sappia presentare prove documentali solide, testimonianze attendibili e argomentazioni coerenti con la giurisprudenza attuale.
Lo studio dell’Avv. Pitorri segue con attenzione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione umanitaria e speciale, garantendo un’assistenza tecnica di alto livello, anche con il supporto di interpreti, mediatori culturali e consulenti legali. L’approccio personalizzato e rispettoso della storia individuale del richiedente è ciò che rende efficace la difesa in giudizio.
In un contesto in cui le leggi cambiano rapidamente e le situazioni personali sono spesso complesse, è essenziale affidarsi a chi conosce bene il diritto dell’immigrazione e le strategie difensive più efficaci. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può oggi sopravvivere, in parte, proprio grazie alla tutela garantita da forme di protezione speciale riconosciute dalla legge.
