Avvocato Pitorri Roma

Titolo di viaggio per stranieri rifugiati e sussidiari

Titolo di viaggio per stranieri rifugiati e sussidiari

By admin

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Il titolo di viaggio per stranieri è un documento fondamentale per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria che desiderano viaggiare fuori dall’Italia. In mancanza di un passaporto rilasciato dal Paese di origine – spesso per motivi di sicurezza, persecuzione o assenza di rappresentanza diplomatica – il titolo di viaggio consente lo spostamento legale verso altri Stati, inclusi molti Paesi europei e non solo. Il rilascio di questo documento rientra tra le competenze della Questura e segue regole specifiche dettate dalla normativa nazionale e internazionale in materia di protezione internazionale.

Chi ha diritto al titolo di viaggio e come si richiede

Hanno diritto al titolo di viaggio i titolari dello status di rifugiato, riconosciuto ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché i beneficiari della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007. Per i rifugiati, il rilascio è praticamente automatico: l’Italia riconosce infatti il diritto di ottenere un documento sostitutivo del passaporto in quanto lo Stato di origine viene considerato ostile o responsabile di persecuzioni. Per i titolari della protezione sussidiaria, il rilascio è invece subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del proprio Paese.

La domanda va presentata presso la Questura competente per territorio, allegando: copia del permesso di soggiorno per protezione internazionale in corso di validità, due fotografie formato tessera, una marca da bollo da 73,50 euro, e la documentazione che giustifica la richiesta. In molti casi è consigliabile allegare anche una dichiarazione dell’avvocato o un’autodichiarazione che spieghi perché non sia possibile ottenere il passaporto nazionale.

Il titolo di viaggio ha durata pari a quella del permesso di soggiorno e consente viaggi all’estero, con l’esclusione del Paese d’origine. La validità può essere annuale o biennale, a seconda del tipo di protezione e del documento rilasciato.

Quando è necessario un avvocato

Nonostante si tratti di un diritto formalmente riconosciuto, il rilascio del titolo di viaggio può incontrare ostacoli. In alcuni casi, le Questure negano il documento senza fornire una motivazione adeguata, o richiedono certificati impossibili da ottenere, come il “nulla osta” dal consolato del Paese d’origine. In tali situazioni, il cittadino può ricorrere al Tribunale civile o al TAR per far valere il proprio diritto al rilascio del titolo.

L’assistenza legale si rivela dunque determinante. Un avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione – come l’Avv. Iacopo Maria Pitorri, con studio a Roma – può presentare diffide formali, istanze motivate o, se necessario, ricorsi giudiziari per ottenere il documento entro i termini previsti. Lo studio dell’Avv. Pitorri ha seguito con successo numerosi casi di questo tipo, garantendo ai propri assistiti la possibilità di viaggiare, lavorare o studiare all’estero senza timore di blocchi alla frontiera o sanzioni.

Il titolo di viaggio, per chi ha ottenuto protezione in Italia, non è un privilegio, ma uno strumento essenziale per vivere dignitosamente. E la legge è dalla parte di chi sa come farla valere.

Leggi l’ordinanza di rilascio del permesso di soggiorno per il ricorrente patrocinato dall’Avvocato Iacopo Maria Pitorri:

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